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Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte
LEGGE
REGIONALE TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
legge
regionale
n.
47 del 24 novembre 1993.
della
Regione Piemonte.
REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE "TUTELA E CONTROLLO
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE"
(promulgato con D.P.G.R. n. 4359
dell'11 novembre 1993)
Articolo
6 Norme che disciplinano gli impianti privati in
cui si detengono cani e gatti
-
Sono
soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti
di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti
in numero superiore a 10 capi adulti.
-
Gli
impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento,
ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti
ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento
di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria
favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della
U.S.S.L.
-
Gli
impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo
i seguenti criteri:
-
superficie
minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
-
numero
massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;
-
pavimento,
pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
-
approvvigionamento
idrico sufficiente;
-
canali
di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle
acque di lavaggio;
-
reparto
di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
-
locale
per gli interventi veterinari;
-
locale
per il deposito e la preparazione degli alimenti;
-
magazzino
per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle
attrezzature per il loro impiego.
-
Il
responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro
di carico e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione
o di nascita dei cani presenti, le generalita` del proprietario
per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali
interventi veterinari, la data e le generalita` del destinatario
in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario
per i soggetti in pensione.
-
I
concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza
veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicita`
almeno trimestrale.
-
Alle
norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti
gia` esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto
mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonche`
le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione,
compatibilmente alle particolari esigenze di specie
Articolo
1 Criteri per la detenzione di animali da affezione
-
I
cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben
coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle
temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
-
La
detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora
si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente
assicurata la possibilita` di movimento libero e che la catena
sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento
di almeno 5 metri di lunghezza.
-
Qualora
i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, e`
necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto,
fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero
devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente
illuminazione e ventilazione.
-
Lo
spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione
deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
-
Ogni
animale da affezione deve avere costantemente a disposizione
acqua da bere.
-
Il
nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari
esigenze di specie, deve essere, nella quantita` e nella qualita`,
adeguato alla specie, all'eta` ed alle condizioni fisiologiche
dell'animale.
Articolo
2 Soppressione eutanasica
-
La
soppressione eutanasica di un animale da affezione deve essere
preceduta da anestesia profonda.
Articolo
3
Criteri per la istituzione e la gestione dei Servizi pubblici
di cattura e custodia animali randagi
-
La
cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi
deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato
ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni
singoli o associati, con reperibilita` costante, nell'ambito
dei servizi di cui all'articolo 6 della legge.
-
I
cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un
canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione
segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale
proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria
eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.
-
I
cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo
che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione
sanitaria. che di norma ha durata di dieci giorni.
-
Trascorso
il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario
e non possono essere restituiti, secondo le modalita` di cui
all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20,
relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per
il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta.
-
I
canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati
devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di
polizia veterinaria.
-
Il
canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente
lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene:
le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire
le fondamentali liberta` di movimento ed il benessere degli
animali temporaneamente ricoverati.
-
Il
canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico
e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di
lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche,
frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
-
Il
canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi
agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente
articolo.
-
Il
responsabile della custodia degli animali devetenere aggiornato
un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza
del Servizio veterinario della U.S.S.L. Sul registro devono
essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale
vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali
interventi veterinari, la data della cessione e le generalita`
del destinatario.
-
I
cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
-
I
Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti
i cani di proprieta` catturati, luogo e data del ritrovamento,
dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalita` per la restituzione.
Articolo
4 Gestione sanitaria dei servizi pubblici
di cattura e custodia cani
-
Ai
Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:
-
la
vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei
cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene,
alla sanita` ed al benessere degli animali;
-
gli
interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
-
le
operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio
degli animali.
Articolo
5 Criteri per la concessione della autorizzazione
sanitaria e di risorse per la gestione di rifugi per il
ricovero di cani e gatti senza proprietario
-
I
rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili
pubblici perche` senza proprietario ed in attesa di affidamento,
devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
-
capacita`
massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
-
superficie
minima per capo: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
-
numero
massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa
cucciolata;
-
pavimento,
pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
-
approvvigionamento
idrico sufficiente;
-
canali
di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle
acque di lavaggio;
-
reparto
di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
-
locale
per gli interventi veterinari;
-
locale
per il deposito e la preparazione degli alimenti;
-
magazzino
per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle
attrezzature per il loro impiego;
-
Nei
rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che
non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria ne`
cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti
devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso
i canili pubblici.
-
L'eventuale
custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprieta`
si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le
norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali,
di cui al presente Regolamento.
-
Il
responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro
di carico e scarico, da cui risultino: la data dell'introduzione
e il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed
il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la
data della cessione e le generalita` del destinatario.
-
I
rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria
ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicita` almeno
trimestrale.
-
I
Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi
agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l'Associazione
operi con dimostrata efficacia. per l'affidamento a privati,
in tempi brevi, degli animali custoditi.
-
I
Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in
comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali,
un terreno idoneo per l'edificazione.
-
L'Associazione
interessata deve formalizzare la presentazione del progetto,
per la concessione edilizia, nonche` per il parere favorevole
dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L.,
ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento
di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie
insalubri e gli scarichi degli effluenti.
-
L'Associazione
per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve
nominare un direttore responsabile della organizzazione e gestione,
nonche` un medico veterinario libero professionista che garantisca
l'assistenza zooiatrica.
-
L'attivita`
delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata
da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed
alla U.S.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti
e dei cani ceduti a privati.
-
Alle
norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi
gia` esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto
mesi dall'entrata in vigore dei presente Regolamento.
Articolo
7 Criteri e procedure per il riconoscimento
e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali
-
Possono
presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali, le Associazioni iscritte al
registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui
alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
-
il
cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalita`;
-
che
operano nel settore con programmi ed attivita` documentate,
nel rispetto delle leggi vigenti da almeno 3 anni;
-
che
sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
-
La
documentazione relativa alle attivita` svolte in Piemonte per
la protezione degli animali, dovra` essere indirizzata al Presidente
della Giunta Regionale che comunichera` alle Associazioni interessate
l'accoglimento o il diniego della domanda entro 60 gg. dalla
presentazione della medesima. previa istruttoria dell'Assessorato
alla Sanita`.
-
La
Regione puo` effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformita`,
la cancellazione dall'Albo della Associazione interessata.
Articolo
8 Corsi di formazione e di educazione sanitaria
-
Nelle
scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai
problemi connessi con il rapporto fra l'uomo, gli animali e
l'ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici
e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente
aggiornato, in collaborazione con i Servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni
o dibattiti a cui partecipino direttamente i medici veterinari
del servizio pubblico.
Articolo
9 Interventi di controllo sulla popolazione felina
-
Qualora
l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi
in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere
animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza,
depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della
colonia ad una Associazione per la protezione degli animali,
che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere,
riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente per territorio.
-
Particolare
attenzione dovra` essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione
ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune
puo` fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie
di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero
professionista appositamente convenzionato, per gli interventi
zooiatrici che si rendano necessari.
-
Al
Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la
presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili
ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. per
gli interventi di competenza.
-
La
cattura dei gatti randagi puo` essere disposta solo nel caso
in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza
degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi
veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L., incompatibile
con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili,
case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio
la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura
e` eseguita, previo provvedimento motivato dei Sindaco, dal
personale di cui al comma 1. dell'articolo 3 del presente Regolamento,
con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia
veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere
animale.
Articolo
10 Comitato Tecnico Regionale
-
I
Presidenti delle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo
10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della
Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti
in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale
per la tutela degli animali.
Le
modalita` operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale
sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva
del Comitato stesso
Riportiamo
qui il testo completo della legge regionale n. 20 del 13 aprile
1993, della Regione Piemonte.
Dal
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.
17 del 22 aprile 1992.
Legge
281
Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
LEGGE
14 agosto 1991, n.281
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1 Principi generali
-
Lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art.
2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
-
Il
controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere
a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle
societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali
e di privati.
-
I
cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono
essere soppressi.
-
I
cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
-
I
cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
-
I
cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento
o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
-
I
cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
-
E'
vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
-
I
gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita'
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
-
I
gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
-
Gli
enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le
unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e
le condizioni di sopravvivenza.
-
Gli
enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
-
Le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in
custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio
di pronto soccorso.
Art.
3 Competenze delle regioni
-
Le
regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali
nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per
il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
-
Le
regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina
altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni
dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
-
Le
regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione al randagismo.
-
Il
programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
-
iniziative
di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al
fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della
vita animale e la difesa del suo habitat;
-
corsi
di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto
ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie
locali e con gli enti locali.
-
Al
fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale.
-
Per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le
regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
-
Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui
al presente articolo.
Art.
4 Competenze dei comuni
-
I
comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono
rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita'
dalla regione.
-
I
servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.
Art.
5 Sanzioni
-
Chiunque
abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
-
Chiunque
omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
-
Chiunque,
avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
-
Chiunque
fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci
milioni.
-
L'ammenda
comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo
727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tremilioni.
-
Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente
legge previsto dall'articolo 8.
Art.
6 Imposte
-
Tutti
i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
-
L'acquisto
di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove
imposizioni.
-
Sono
esenti dall'imposta:
-
i
cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
-
i
cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,
la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che
paghino gia' l'imposta in altri comuni;
-
i
cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
-
i
cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
-
i
cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
-
i
cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni.
Art.
7 Abrogazione di norme
-
Sono
abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art.
8 Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
-
A
partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso
il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente
legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per
il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
-
Il
Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per
la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della
sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
9 Copertura finanziaria
-
All'onere
derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il
1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993,
si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del
randagismo".
-
Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 14 agosto 1991
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
N
O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Istituzione dell'anagrafe canina
Legge
regionale 13 aprile 1992. n. 20
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il
visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso
del termine di legge.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Articolo
1
-
Le
Unita` Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le
Comunita` Montane, con la collaborazione delle associazioni
di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della
programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative
per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani.
-
La
presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della
legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione
degli animali di affezione, favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica, istituisce
l'anagrafe canina.
Articolo
2
-
L'anagrafe
canina regionale e` istituita e gestita presso i Servizi veterinari
delle UU.SS.SS.LL. in collaborazione con i Comuni e le Comunita`
montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli
indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale
alla Sanita`.
-
Tutte
le operazioni relative all'anagrafe canina regionale di cui
agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi
i casi in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio,
alla prestazione dei veterinari liberi esercenti.
Articolo
3
-
I
proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono
provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina
regionale, entro il secondo mese di eta` o comunque entro sessanta
giorni dall'inizio della detenzione.
-
-
All'atto
della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica,
su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanita`.
che dovra` riportare i seguenti dati:
-
caratteristiche
dell'animale;
-
generalita`
complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o ditta
interessati;
-
codice
assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L..
sigla della Provincia e numero progressivo.
-
-
La
scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario
o detentore e sara` inoltre utilizzata dal Servizio veterinario
della U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori
di profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
-
I
proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio
comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici
giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonche`
eventuali cambiamenti di residenza.
Articolo
4
-
Entro
quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono
essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione,
impresso con tatuaggio indelebile.
-
Le
operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente
autorizzati e devono essere eseguite
-
con
metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
-
in
modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara
e leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia
interna della coscia destra o sul padiglione auricolare
destro.
Articolo
5
-
Le
spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari
liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane.
Articolo
6
-
Lo
smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore
entro tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune
competente per territorio anziche` alle UU.SS.SS.LL.
-
La
presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi
di polizia municipale del Comune competente per territorio.
-
In
caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve
provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione
dell'animale.
-
I
cani non tatuati, di eta` superiore a sei mesi, ritrovati vaganti
e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere
inseriti nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario
medesimo.
-
Le
spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono,
in ogni caso, a carico del proprietario.
Articolo
7
-
Dopo
i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non risultino
censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'anagrafe
canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in
questo caso a carico dei proprietario.
Articolo
8
-
L'inosservanza
agli obblighi fissati agli articoli 3 comma 1. e 4 comma 1.
e` punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge
14 agosto 1991. n. 281.
-
Chiunque,
avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla presente,
legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte dell'animale
ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati all'articolo
3 comma 4. della legge, e` punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
-
Il
detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento
entro il termine fissato dall'articolo 6 comma 1, e` punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire trecentomila.
La
presente legge regionale sara` pubblicata nel "Bollettino Ufficiale"
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data
a Torino, addi` 13 aprile 1992
Gian
Paolo Brizio
Legge
Regionale 26 luglio 1993, n. 34
Tutela
e controllo degli animali da affezione
Riportiamo
qui il testo completo della legge regionale n. 34 del 26 luglio
1993, della Regione Piemonte.
Dal
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.
31 del 4 agosto 1993.
Legge
regionale 26 luglio 1993. n. 34
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il
Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente lesse:
Articolo
1 Finalita` della legge
-
La
legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione
e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza
rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere
degli animali.
-
Ai
fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali
appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza
fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita`
utili all'uomo.
Articolo
2 Benessere degli animali
-
Allo
scopo di garantire il benessere degli animali:
-
e`
vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
-
sono
vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o
private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
-
e`
vietato abbandonare gli animali da affezione.
Articolo
3 Responsabilita` del detentore
-
Chiunque
detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo,
di occuparsene e` responsabile della sua salute e del suo benessere
e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate
alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
-
In
particolare, in conformita` con le norme contenute nel regolamento
di attuazione della legge:
-
fornisce
quantita` adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
-
procura
adeguate possibilita` di movimento. Nel caso si rendessero
necessarie, per esigenze di igiene, sanita` o sicurezza,
limitazioni della liberta`, queste misure si attuano in
modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
-
garantisce
le cure sanitarie necessarie;
-
ne
assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per
evitarne la fuga;
-
E'
vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita`.
-
E'
vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni
tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria. ovvero
da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Articolo
4 Controllo della riproduzione
-
Chiunque
detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene e`
responsabile della sua riproduzione, nonche` della custodia,
della salute e del benessere della prole.
-
La
Regione e le Unita` Socio Sanitarie Locali - UU.SS.SS.LL. -,
attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione
dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel
settore e delle associazioni per la protezione degli animali,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo
della riproduzione degli animali da affezione.
Articolo
5 Soppressione eutanasica
-
Salvo
circostanze eccezionali di emergenza. la soppressione di un
animale da affezione, nei casi in cui non e` vietata dalla normativa
vigente, e` eseguita esclusivamente da un medico veterinario
ed in modo da non causare sofferenza all'animale.
Articolo
6 Prevenzione e controllo del randagismo
-
Il
Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti
senza dimora o che si trovino fuori dei Limiti del domicilio
del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede
alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei
principi stabiliti dall'articolo 1.
-
I
Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio
di cui all'articolo 7, comma l.
-
Nei
casi di particolare complessita` o rischio sanitario, i presidi
multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL.
concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
-
Alle
persone non autorizzate, in conformita` con il regolamento di
attuazione, e` vietato catturare animali vaganti e detenerli.
Articolo
7 Canili pubblici
-
I
Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio
un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la
temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali
catturati.
-
I
Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per
l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo
da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su
tutto il territorio nazionale, secondo le effettive necessita`.
-
I
canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare
il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti
di animali, nonche` per consentire l'espletamento di tutti gli
adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili
e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e
di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
-
La
Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare
riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti
ed all'efficienza del servizio previsto, puo` erogare ai Comuni
contributi parziali per la realizzazione degli interventi di
loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla
legge 14 agosto 1991. n. 281.
-
La
gestione sanitaria dei canili municipali e` affidata ai servizi
veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita` indicate
nel regolamento di attuazione.
Articolo
8 Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi
-
La
Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le
iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi,
che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione
sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprieta` non
e` stata reclamata.
-
I
rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento
sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione,
volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e
delle esigenze igienico sanitarie.
-
I
Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di
rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in
attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attivita`
di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
-
Le
condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni
sono indicate nel regolamento di attuazione.
Articolo
9 Canili privati, pensioni per cani commercio di animali
da affezione
-
I
canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme
indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il
rispetto dei benessere degli animali e delle esigenze igienico
sanitarie.
-
Le
norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o
altri animali da affezione: indicazioni particolari, in relazione
alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite
ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela
degli animali di cui all'articolo 13.
-
Per
le stesse finalita` e` soggetta a vigilanza veterinaria. esercitata
dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la detenzione
per la vendita e il commercio di animali da affezione.
Articolo
10 Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli
animali
-
La
Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale,
l'Albo regionale al quale hanno facolta` di iscriversi le associazioni
per la protezione degli animali maggiormente rappresentative,
costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte
al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
-
L'iscrizione
all'Albo e` disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento
di attuazione.
-
Per
promuovere e sostenere l'attivita` delle associazioni per la
protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione
avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991,
puo` erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che
pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici,
in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri
di cui al regolamento di attuazione.
-
La
Regione puo` autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad
organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari.
Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono
funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione
degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze
professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.
Articolo
11 Programmi di informazione e di educazione
-
La
Regione e le UU.SS.SS.LL.. attraverso i Servizi Veterinari.
in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti
del settore e le associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo
10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione
per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti
nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento,
all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia
di animali da affezione.
-
Riconosciuto,
altresi`, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione
della sensibilita` e della consapevolezza dei giovani ai problemi
connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono
iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi
dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra
accennate.
-
La
Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento
sul benessere animale rivolti ai medici veterinari,. al personale
di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.
Articolo
12 Randagismo felino
-
La
presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano
problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale
e` segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti
del servizio veterinario della U.S.S.L.
-
Qualora
si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario
della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione
felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita`
dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel
regolamento di attuazione:
-
l'affidamento
della colonia ad una associazione per la protezione degli
animali;
-
il
controllo delle nascite;
-
la
cattura e la collocazione degli animali in affidamento od
in altra sede piu` idonea.
-
Le
spese per gli interventi di controllo della popolazione felina
sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
Articolo
13 Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
-
Con
deliberazione della Giunta Regionale e` istituito, con funzioni
consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli
animali, composto da:
-
il
Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita` di
Presidente;
-
un
medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato
regionale alla Sanita` o un suo delegato;
-
un
funzionario del servizio educazione ambientale e formazione
dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
-
un
medico del settore Sanita` pubblica dell'Assessorato regionale
alla Sanita` o un suo delegato;
-
un
medico veterinario libero professionista designato dagli
Ordini provinciali dei medici veterinari;
-
tre
esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte
all'Albo di cui all'articolo 10 secondo le modalita` indicate
nel regolamento di attuazione.
-
Il
Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce
almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della
maggioranza dei componenti.
-
Il
Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali e` consultato
in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere
degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione
ed educazione di cui all'articolo 11.
Articolo
14 Finanziamenti
-
Per
il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono
utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della
legge n. 281/91 che vengono iscritti a bilancio regionale anche
con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15. comma 1.,
legge 19 maggio 1976. n. 335 e su conforme deliberazione della
Giunta Regionale.
-
La
Regione puo` disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi
verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza
veterinaria dell'Assessorato Sanita`.
-
Gli
importi integrativi previsti dal comma 2. vengono stabiliti
in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono
iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa.
Articolo
15 Provvedimenti e sanzioni
-
In
caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli
animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti
sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della
U.S.S.L., per il ripristino delle condizioni di benessere: i
costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
-
Fatte
salve ipotesi di responsabilita` penale, ai contravventori della
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
-
per
le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera
b) ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
-
per
le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da liretrecentomila
a lire un milione:
-
per
le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
-
In
caso di recidiva la pena e` triplicata.
Articolo
16 Regolamento di attuazione
-
La
Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un
regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio
le norme tecniche di applicazione della presente legge.
Articolo
17 Norma di rinvio
-
Per
quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti
della legge 281/91.
La
presente legge regionale sara` pubblicata nel "Bollettino Ufficiale"
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data
a Torino, addi` 26 luglio 1993
Gian
Paolo Brizio
Vedere
anche:
-
Legge
Regione Piemonte 13 aprile 1992 n.20
"Istituzione dell'anagrafe canina"
-
D.P.G.R.
n. 4359, 11 novembre 1993
Regolamento recante criteri per l'attuazione delle legge regionale
"Tutela e controllo degli animali d'affezione"
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